Art. 6
Sospensione e ritiro
In vigore dal 3 ago 2005
Sospensione e ritiro
1. Lo Stato membro di bandiera sospende temporaneamente la licenza di pesca di una nave cui abbia imposto un fermo temporaneo.
2. Lo Stato membro di bandiera procede al ritiro definitivo della licenza di pesca di una nave che formi oggetto di una misura per l’adeguamento della capacità di pesca ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002.
Storico versioni
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