Art. 5

Informazioni minime che devono figurare nella licenza di pesca

In vigore dal 3 ago 2005
Informazioni minime che devono figurare nella licenza di pesca 1.   La licenza di pesca reca almeno le informazioni indicate nell’allegato del presente regolamento. 2.   In caso di cambiamenti lo Stato membro di bandiera provvede ad aggiornare le informazioni figuranti nella licenza di pesca. 3.   Lo Stato membro di bandiera provvede affinché le informazioni che figurano nella licenza di pesca siano accurate e conformi ai dati contenuti nel registro della flotta peschereccia comunitaria di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 2371/2002.
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