Art. 8

In vigore dal 3 ago 2005
1.   Gli Stati membri di bandiera provvedono affinché, entro 12 mesi dalla data d’applicazione del presente regolamento, il rilascio di tutte le licenze di pesca sia effettuato in conformità del presente regolamento. 2.   Le licenze rilasciate a norma del regolamento (CE) n. 3690/93 sono considerate valide fintantoché il rilascio delle licenze da parte degli Stati membri di bandiera non sia effettuato in conformità del presente regolamento.
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