Art. 7

In vigore dal 28 lug 2005
1.   In deroga all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli di importazione rilasciati in virtù del presente regolamento non sono trasferibili e danno diritto al beneficio del contingente tariffario soltanto se sono intestati agli stessi nomi e recano gli stessi indirizzi dei destinatari indicati sulle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica che li accompagnano. 2.   La validità dei titoli cessa comunque dopo il 31 dicembre 2005. 3.   La cauzione relativa al titolo d'importazione è di 20 EUR/capo ed è depositata dal richiedente assieme alla domanda di titolo. 4.   I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità. 5.   In applicazione dell'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, per le quantità importate in eccesso rispetto al quantitativo indicato nel titolo di importazione è riscosso il dazio doganale intero applicabile il giorno dell'accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica. 6.   Fatte salve le disposizioni contenute nel titolo III, sezione 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, la cauzione non è svincolata fino a quando non è stata fornita la prova che il titolare del titolo è responsabile, sul piano commerciale e logistico, dell'acquisto, del trasporto e dell'immissione in libera pratica degli animali di cui trattasi. Tale prova comprende almeno i seguenti elementi: a) la fattura commerciale originale, o la relativa copia autenticata, intestata al nome del titolare, rilasciata dal venditore o dal suo rappresentante, entrambi stabiliti nel paese terzo di esportazione, e la prova del pagamento della stessa da parte del titolare o dell'apertura, da parte dello stesso, di una lettera di credito irrevocabile a favore del venditore; b) il documento di trasporto intestato al nome del titolare per gli animali di cui trattasi; c) un documento che attesta l'immissione in libera pratica degli animali con l’indicazione del nome e dell'indirizzo del titolare in qualità di destinatario.
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