Art. 4

In vigore dal 28 lug 2005
1.   Dopo aver ricevuto la comunicazione di cui all', paragrafo 5, la Commissione decide al più presto in che misura possano essere accolte le domande. 2.   Se i quantitativi oggetto delle domande di cui all’ superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa un coefficiente unico di riduzione dei quantitativi richiesti. Se dall'applicazione del coefficiente di riduzione di cui al primo comma risulta un quantitativo inferiore a 50 capi per domanda, gli Stati membri interessati assegnano il quantitativo disponibile mediante estrazione a sorte per partite di 50 capi. Un quantitativo residuo di meno di 50 capi costituisce un’unica partita.
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