Art. 2
In vigore dal 28 lug 2005
1. Per avere accesso al contingente di cui all', il richiedente deve essere una persona fisica o giuridica che, al momento della presentazione della domanda, sia in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato, di aver importato nel periodo dal 1o maggio 2004 al 30 aprile 2005 almeno 50 capi di cui ai codici 0102 10 e 0102 90 .
Il richiedente deve essere inoltre iscritto in un registro nazionale dell'IVA.
2. La prova dell'importazione è costituita esclusivamente dal documento doganale di immissione in libera pratica, debitamente vistato dalle autorità doganali e contenente un riferimento al richiedente.
Gli Stati membri possono accettare copie dei documenti di cui al primo comma, debitamente autenticate dall'autorità competente. Qualora accettino copie di tali documenti, gli Stati membri sono tenuti a indicarlo nella comunicazione trasmessa a norma dell', paragrafo 5, per ogni richiedente interessato.
3. Non possono beneficiare di alcuna assegnazione gli operatori che, al 1o gennaio 2005, abbiano cessato l'attività nell'ambito degli scambi commerciali con i paesi terzi nel settore delle carni bovine.
4. La società creata dalla fusione di società che abbiano realizzato ciascuna importazioni di riferimento nel rispetto del numero minimo di capi di cui al paragrafo 1 può avvalersi di tali importazioni di riferimento per la presentazione della domanda.
Storico versioni
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