Art. 11

In vigore dal 18 lug 2005
La Commissione informa le autorità competenti della Repubblica del Kazakstan di qualsiasi decisione, presa conformemente alle procedure in vigore nella Comunità in materia di classificazione dei prodotti oggetto del presente regolamento, al più tardi entro un mese dall'adozione. Tale comunicazione comprende: a) una descrizione dei prodotti; b) il gruppo di prodotti corrispondente, il codice NC e il codice TARIC; c) i motivi della decisione.
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Art. 11 Regolamento (UE) 2005/1441 — Testo vigente | Portale Normativo