Art. 6
In vigore dal 18 lug 2005
1. Quando, a seguito di un'indagine svolta conformemente alla procedura di cui al capitolo III, la Commissione constata che le informazioni di cui dispone dimostrano che alcuni prodotti elencati nell'allegato I, originari della Repubblica del Kazakstan, sono stati trasbordati, deviati o importati in altro modo nella Comunità, eludendo i limiti quantitativi di cui all', e che occorre procedere ai necessari adeguamenti, essa chiede l'avvio di consultazioni, al fine di pervenire ad un accordo su un adeguamento equivalente dei limiti quantitativi corrispondenti.
2. In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere alla Repubblica del Kazakstan di prendere, a titolo precauzionale, le misure necessarie per garantire che gli adeguamenti dei limiti quantitativi concordati a seguito delle consultazioni suddette possano essere operati nell'anno della richiesta di consultazioni oppure nell'anno successivo, quando i limiti quantitativi per l'anno in corso sono esauriti, sempreché l'elusione sia irrefutabilmente dimostrata.
3. Se la Comunità e la Repubblica del Kazakstan non giungono a una soluzione soddisfacente e la Commissione riscontra un'elusione debitamente comprovata, essa detrae dai limiti quantitativi un volume equivalente di prodotti originari della Repubblica del Kazakstan.
Storico versioni
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