Art. 13
In vigore dal 18 lug 2005
Se una decisione di classificazione adottata in conformità delle procedure comunitarie di cui all' riguarda un gruppo di prodotti soggetto a limite quantitativo, all'occorrenza la Commissione avvia senza indugio consultazioni in conformità dell', al fine di raggiungere un accordo sui necessari adeguamenti dei limiti quantitativi corrispondenti di cui all'allegato V.
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