Art. 9

In vigore dal 18 lug 2005
1.   La Commissione è autorizzata a: a) modificare l’allegato I sulla base delle decisioni prese dal comitato per le sanzioni; b) modificare l’allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri. 2.   Fatti salvi i diritti e gli obblighi degli Stati membri sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, la Commissione mantiene tutti i contatti necessari con il comitato per le sanzioni ai fini dell’effettiva attuazione del presente regolamento.
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