Art. 5

In vigore dal 18 lug 2005
1.   L’, paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati: a) di interessi o altri profitti su detti conti oppure b) di pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi anteriori alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle disposizioni del presente regolamento, purché eventuali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell’, paragrafo 1. 2.   L’, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti della persona, entità o organismo che figura nell’allegato I, purché tali versamenti siano anch’essi congelati. L’ente finanziario o creditizio informa senza indugio le autorità competenti in merito a tali transazioni.
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