Art. 3
In vigore dal 18 lug 2005
1. In deroga all’ le autorità competenti degli Stati membri di cui all’allegato II possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche congelati siano messi a disposizione dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:
a)
necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;
b)
destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
c)
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;
a condizione che lo Stato membro abbia notificato tale decisione al comitato per le sanzioni e che quest’ultimo non abbia sollevato obiezioni al riguardo entro due giorni lavorativi dalla notifica.
2. In deroga all’, le autorità competenti degli Stati membri di cui all’allegato II possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche congelati siano messi a disposizione dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che lo Stato membro abbia notificato tale decisione al comitato per le sanzioni e che quest’ultimo l’abbia approvata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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