Art. 11
In vigore dal 18 lug 2005
Il presente regolamento si applica:
a)
nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo:
b)
a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
c)
a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all’interno o all’esterno del territorio della Comunità;
d)
a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro;
e)
a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo operante all’interno della Comunità.
Storico versioni
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