Art. 5
In vigore dal 18 lug 2005
1. L’, paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:
a)
interessi o altri profitti su tali conti, ovvero
b)
di pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi anteriori alla data in cui tali conti sono stati assoggettati al presente regolamento,
a condizione che gli eventuali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati ai sensi dell’, paragrafo 1.
2. L’, paragrafo 2 non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti della persona, dell’entità o dell’organismo che figura nell’allegato I, a condizione che tali versamenti siano anch’essi congelati. Gli istituti finanziari o creditizi informano senza indugio le autorità competenti in merito a tali transazioni.
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