Art. 4
In vigore dal 18 lug 2005
In deroga all’, le autorità competenti degli Stati membri di cui all’allegato II possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:
a)
i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto prima del 18 aprile 2005 o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale resa prima di tale data;
b)
i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;
c)
il vincolo o la sentenza non vada a favore di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui all’allegato I;
d)
il riconoscimento del vincolo o della sentenza non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato;
e)
lo Stato membro abbia notificato il vincolo o la sentenza al comitato per le sanzioni.
Storico versioni
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