Art. 2
In vigore dal 18 lug 2005
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche di proprietà o in possesso delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’allegato I.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’allegato 1.
3. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano tali da aggirare, direttamente o indirettamente, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.
Storico versioni
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