Art. 5
In vigore dal 18 lug 2005
1. Le comunicazioni previste all’articolo 94 bis del regolamento (CE) n. 1623/2000 in merito alla gara indetta dal presente regolamento sono trasmesse alla Commissione all’indirizzo indicato nell’allegato III.
2. Oltre alle informazioni di cui all'articolo 94 bis del regolamento (CE) n. 1623/2000, le comunicazioni di cui al paragrafo 1 indicano chiaramente, per ogni offerta:
a)
se l'offerta è ricevibile;
b)
in caso di non ricevibilità, le condizioni, tra quelle previste all'articolo 94 del regolamento (CE) n. 1623/2000, che non sono state rispettate.
Storico versioni
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