Art. 1
In vigore dal 18 lug 2005
1. Nell’ambito della gara n. 2/2005 CE, si procede alla vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità.
L’alcole proviene dalle distillazioni di cui all’articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87 e agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dagli organismi d’intervento degli Stati membri.
2. La vendita verte su un quantitativo totale di 699 946,698 ettolitri di alcole a 100 % vol, così ripartiti:
a)
la partita n. 10/2005 CE di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol,
b)
la partita n. 11/2005 CE di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol,
c)
la partita n. 12/2005 CE di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol,
d)
la partita n. 13/2005 CE di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol,
e)
la partita n. 14/2005 CE di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol,
f)
la partita n. 15/2005 CE di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol,
g)
la partita n. 16/2005 CE di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol,
h)
la partita n. 17/2005 CE di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol,
i)
la partita n. 18/2005 CE di 41 331,79 ettolitri di alcole a 100 % vol,
j)
la partita n. 19/2005 CE di 8 614,908 ettolitri di alcole a 100 % vol.
3. Nell’allegato I figurano l’ubicazione e i riferimenti delle cisterne che compongono le partite, il quantitativo di alcole contenuto in ogni cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell’alcole.
4. Possono partecipare alla gara solo le imprese riconosciute a norma dell’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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