Art. 7
In vigore dal 18 lug 2005
1. Gli organismi d’intervento degli Stati membri che detengono l’alcole posto in vendita istituiscono controlli adeguati per accertare la natura dell’alcole al momento dell’utilizzazione finale. A tal fine essi possono:
a)
avvalersi, mutatis mutandis, delle disposizioni dell’articolo 102 del regolamento (CE) n. 1623/2000;
b)
procedere a un controllo a campione, mediante risonanza magnetica nucleare, per accertare la natura dell’alcole al momento dell’utilizzazione finale.
2. Le spese di esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1 sono a carico delle imprese cui l’alcole è venduto.
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