Art. 6

In vigore dal 15 lug 2005
1.   Ogni offerente costituisce una cauzione di 11 EUR per 100 kg di zucchero bianco da esportare ai sensi della presente gara. Fatto salvo il disposto dell', paragrafo 4, tale cauzione costituisce per gli aggiudicatari, all'atto della presentazione della domanda di cui all', paragrafo 2, la cauzione del titolo di esportazione. 2.   La cauzione di cui al paragrafo 1 è costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai criteri stabiliti dallo Stato membro nel quale è presentata l'offerta. 3.   Salvo caso di forza maggiore, la cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata: a) per quanto riguarda gli offerenti, per il quantitativo per il quale non è stato dato seguito all'offerta; b) per quanto riguarda gli aggiudicatari che non hanno richiesto il titolo di esportazione in causa nel termine previsto all', paragrafo 2, secondo comma, per un importo di 10 EUR per 100 kg di zucchero bianco; c) per quanto riguarda gli aggiudicatari, per il quantitativo per il quale hanno rispettato, ai sensi dell'articolo 31, lettera b), e dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 1291/2000, l'obbligo di esportare derivante dal titolo di cui all', paragrafo 2, alle condizioni dell'articolo 35 di detto regolamento. Nel caso di cui al primo comma, lettera b), la parte della cauzione che può essere svincolata viene decurtata, ove necessario: a) della differenza tra l'importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per la gara parziale in causa e l'importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per la gara parziale successiva, allorquando quest'ultimo importo è più elevato del primo; b) della differenza tra l'importo minimo del prelievo all'esportazione fissato per la gara parziale in causa e l'importo minimo del prelievo all'esportazione fissato per la gara parziale successiva, allorquando quest'ultimo importo è meno elevato del primo. La parte della cauzione o la cauzione che non viene svincolata è incamerata per il quantitativo di zucchero per il quale non sono stati soddisfatti i corrispondenti obblighi. 4.   In caso di forza maggiore, l'organismo competente dello Stato membro in causa adotta le misure per svincolare la garanzia che questi reputa necessarie in considerazione delle circostanze addotte dall'interessato.
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Art. 6 Regolamento (UE) 2005/1138 | Portale Normativo