Art. 11
In vigore dal 15 lug 2005
1. L'organismo competente dello Stato membro interessato comunica immediatamente a tutti gli offerenti il risultato della loro partecipazione alla gara. Inoltre, tale organismo invia agli aggiudicatari una dichiarazione di aggiudicazione.
2. La dichiarazione di aggiudicazione deve recare almeno le seguenti indicazioni:
a)
gli estremi della gara;
b)
il quantitativo di zucchero bianco da esportare;
c)
l'importo espresso in euro del prelievo all'esportazione da riscuotere o, secondo il caso, della restituzione da concedere all'esportazione per 100 kg di zucchero bianco per il quantitativo di cui alla lettera b).
Storico versioni
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