Art. 10
In vigore dal 15 lug 2005
1. Allorché per una gara parziale sia stato fissato un quantitativo massimo e nel caso in cui sia fissato un prelievo minimo, è dichiarato aggiudicatario l'offerente la cui offerta comporta il prelievo all'esportazione più elevato. Se tale offerta non esaurisce completamente il quantitativo massimo, sono dichiarati aggiudicatari gli altri offerenti, sino ad esaurimento di detto quantitativo, in base all'ammontare del prelievo all'esportazione partendo da quello più elevato.
Allorché per una gara parziale sia stato fissato un quantitativo massimo e nel caso in cui sia fissata una restituzione massima, per la dichiarazione di aggiudicazione si procede in conformità delle disposizioni del primo comma; in caso di esaurimento o di mancanza di offerte che comportino un prelievo all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari, sino ad esaurimento del quantitativo massimo, gli offerenti la cui offerta comporta una restituzione all'esportazione, in base all'ammontare della restituzione partendo da quella meno elevata.
2. Se l'accettazione di un'offerta in applicazione della regola prevista al paragrafo 1 per l'aggiudicazione risultasse nel superamento del quantitativo massimo, l'offerente in causa viene dichiarato aggiudicatario soltanto per il quantitativo che consente di esaurire il quantitativo massimo. Le offerte indicanti lo stesso prelievo all'esportazione o la stessa restituzione e che comportano, in caso di accettazione di tutti i quantitativi su cui esse vertono, un superamento del quantitativo massimo, vengono prese in considerazione:
a)
o proporzionalmente al quantitativo totale specificato in ciascuna di esse;
b)
o per singolo aggiudicatario, sino a concorrenza di un quantitativo massimo da determinare;
c)
o per estrazione a sorte.
Storico versioni
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