Art. 4
In vigore dal 12 mag 2005
1. Le domande di diritti d’importazione devono pervenire all’autorità competente dello Stato membro nel quale il richiedente è iscritto nel registro dell’IVA entro le ore 13 (ora di Bruxelles) del secondo venerdì successivo alla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Tutti i quantitativi presentati come quantitativo di riferimento, in applicazione dell’, costituiscono i diritti d’importazione richiesti.
2. Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il quinto venerdì successivo alla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, un elenco degli operatori che abbiano richiesto diritti d’importazione nell’ambito del contingente di cui all’, paragrafo 1, recante in particolare il nome e l’indirizzo degli stessi nonché il quantitativo di carni ammissibili importate nel periodo di riferimento considerato.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 2, comprese quelle negative, sono trasmesse a mezzo fax o per posta elettronica, utilizzando il modulo che figura nell’allegato I.
Storico versioni
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