Art. 2
In vigore dal 12 mag 2005
Ai fini del presente regolamento:
a)
100 chilogrammi di carne non disossata equivalgono a 77 chilogrammi di carne disossata;
b)
per «carne congelata» si intende la carne che, al momento dell’introduzione nel territorio doganale della Comunità, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a – 12 °C.
Storico versioni
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