Art. 3

In vigore dal 12 mag 2005
1.   Gli operatori comunitari possono presentare domanda di diritti d’importazione per un quantitativo di riferimento corrispondente ai quantitativi di carni bovine di cui ai codici NC 0201 , 0202 , 0206 10 95 oppure 0206 29 91 , importati dagli stessi operatori o per loro conto a norma delle disposizioni doganali pertinenti tra il 1 maggio 2004 e il 30 aprile 2005. 2.   Una società nata dalla fusione di società che abbiano realizzato ciascuna importazioni di riferimento, può utilizzare tali importazioni di riferimento come base per la presentazione della domanda. 3.   La domanda di diritti d’importazione è corredata della prova delle importazioni di cui al paragrafo 1, costituita da una copia rilasciata al destinatario della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, debitamente vistata.
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