Art. 25
Presidenza del consiglio di amministrazione
In vigore dal 26 apr 2005
Presidenza del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione elegge un presidente tra i rappresentanti della Commissione. Il consiglio di amministrazione elegge un vicepresidente fra i suoi membri. Il vicepresidente sostituisce d’ufficio il presidente in caso di impedimento di quest’ultimo.
2. Il mandato del presidente e del vicepresidente ha durata triennale e termina quando essi cessano di far parte del consiglio di amministrazione. Tale mandato è rinnovabile una sola volta.
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