Art. 27

Voto

In vigore dal 26 apr 2005
Voto 1.   Il consiglio di amministrazione adotta le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei voti. 2.   Ogni membro nominato dispone di un voto. In assenza di un membro, il suo supplente è legittimato ad esercitare il diritto di voto. 3.   Il regolamento interno stabilisce disposizioni più dettagliate in materia di voto, in particolare le condizioni in cui un membro può agire per conto di un altro nonché, se del caso, le regole in materia di quorum.
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Art. 27 Regolamento (UE) 2005/768 — Voto | Portale Normativo