Art. 25 · Presidenza del consiglio di amministrazione

Art. 25

Presidenza del consiglio di amministrazione

In vigore dal 26 apr 2005
Presidenza del consiglio di amministrazione 1.   Il consiglio di amministrazione elegge un presidente tra i rappresentanti della Commissione. Il consiglio di amministrazione elegge un vicepresidente fra i suoi membri. Il vicepresidente sostituisce d’ufficio il presidente in caso di impedimento di quest’ultimo. 2.   Il mandato del presidente e del vicepresidente ha durata triennale e termina quando essi cessano di far parte del consiglio di amministrazione. Tale mandato è rinnovabile una sola volta.
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