Art. 5

Relazioni di valutazione da parte dell'LCR

In vigore dal 4 mar 2005
Relazioni di valutazione da parte dell'LCR 1.   L'LCR presenta una relazione di valutazione completa all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») per ciascuna domanda entro tre mesi dalla data di ricevimento di una domanda valida secondo quanto stabilito all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 e dal pagamento del diritto. Tuttavia, se l'LCR ritiene che la domanda è particolarmente complessa, può prorogare tale termine di un mese. L'LCR informa la Commissione, l'Autorità e il richiedente dell'eventuale proroga. 2.   La relazione di valutazione di cui al paragrafo 1 comprende in particolare: a) una valutazione indicante se i metodi di analisi integrati nei dati presentati nella domanda sono adatti per essere utilizzati nei controlli ufficiali; b) l'indicazione se la sperimentazione di un metodo di analisi è considerata necessaria; c) l'indicazione se una convalida di un metodo di analisi tramite studio di intercomparazione è considerata necessaria.
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