Art. 4
Diritti
In vigore dal 4 mar 2005
Diritti
1. L'LCR impone al richiedente il versamento di un diritto di 3 000 EUR per ciascuna domanda («il diritto»).
2. L'LCR utilizza tali diritti come contributo alle spese sostenute per l'esecuzione dei compiti e delle mansioni indicati nell'allegato II al regolamento n. 1831/2003, e in particolare di quelli elencati ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 di tale allegato.
3. L'importo del diritto di cui al paragrafo 1 può essere adeguato una volta l'anno in conformità con la procedura indicata nell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. L'adeguamento prende in considerazione l'esperienza acquisita nel periodo di applicazione di tale regolamento e in particolare la possibilità di stabilire diritti diversi per diversi tipi di domande.
Storico versioni
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