Art. 3

Campioni di riferimento

In vigore dal 4 mar 2005
Campioni di riferimento 1.   Chiunque presenti una domanda dovrà inviare i campioni di riferimento: a) nella forma in cui l'additivo è destinato all'immissione sul mercato da parte del richiedente; o b) in modo tale da essere facilmente convertiti nella forma in cui l'additivo è destinato ad essere immesso sul mercato da parte del richiedente. 2.   I tre campioni di riferimento dovranno essere accompagnati da una dichiarazione scritta del richiedente dalla quale risulti che il diritto di cui all', paragrafo 1, è stato pagato. 3.   Il richiedente dovrà fornire prodotti di alimentazione animale e/o prodotti di alimentazione umana da verificare relativi ai campioni su richiesta dell'LCR.
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