Art. 3
Campioni di riferimento
In vigore dal 4 mar 2005
Campioni di riferimento
1. Chiunque presenti una domanda dovrà inviare i campioni di riferimento:
a)
nella forma in cui l'additivo è destinato all'immissione sul mercato da parte del richiedente; o
b)
in modo tale da essere facilmente convertiti nella forma in cui l'additivo è destinato ad essere immesso sul mercato da parte del richiedente.
2. I tre campioni di riferimento dovranno essere accompagnati da una dichiarazione scritta del richiedente dalla quale risulti che il diritto di cui all', paragrafo 1, è stato pagato.
3. Il richiedente dovrà fornire prodotti di alimentazione animale e/o prodotti di alimentazione umana da verificare relativi ai campioni su richiesta dell'LCR.
Storico versioni
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