Art. 10
Sperimentazione dei metodi di analisi e convalida dei metodi di analisi
In vigore dal 4 mar 2005
Sperimentazione dei metodi di analisi e convalida dei metodi di analisi
1. L'LCR indica nella sua relazione di valutazione all'Autorità, secondo quanto stabilito all', paragrafo 2, e ne informa il richiedente e la Commissione, se ritiene che sia necessario quanto segue:
a)
la sperimentazione dei metodi di analisi;
b)
la convalida dei metodi di analisi.
L'LCR invia quindi al richiedente un documento che descrive le attività da realizzare attraverso il consorzio e comprendente un calendario di attuazione e una stima dello speciale diritto che deve essere versato dal richiedente. Il richiedente informa l'LCR del suo accordo sul documento entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. L'LCR completa la relazione all'Autorità, come stabilito all', paragrafo 1, con un addendum concernente i risultati dell'applicazione della procedura descritta al paragrafo 1 entro 30 giorni dal momento in cui sono disponibili per l'LCR i risultati delle attività di sperimentazione e di convalida.
Storico versioni
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