Art. 12
Orientamenti
In vigore dal 4 mar 2005
Orientamenti
1. L'LCR può elaborare orientamenti particolareggiati destinati ai richiedenti e riguardanti:
a)
i campioni di riferimento;
b)
la sperimentazione dei metodi di analisi, compresi in particolare i criteri per determinare quando tale sperimentazione può essere richiesta;
c)
la convalida dei metodi di analisi, compresi in particolare i criteri per determinare quando tale convalida può essere richiesta.
2. L'LCR elabora orientamenti particolareggiati per i laboratori, compresi i criteri per la designazione dei laboratori relatori.
Storico versioni
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