Art. 12

Orientamenti

In vigore dal 4 mar 2005
Orientamenti 1.   L'LCR può elaborare orientamenti particolareggiati destinati ai richiedenti e riguardanti: a) i campioni di riferimento; b) la sperimentazione dei metodi di analisi, compresi in particolare i criteri per determinare quando tale sperimentazione può essere richiesta; c) la convalida dei metodi di analisi, compresi in particolare i criteri per determinare quando tale convalida può essere richiesta. 2.   L'LCR elabora orientamenti particolareggiati per i laboratori, compresi i criteri per la designazione dei laboratori relatori.
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