Art. 39

Coordinamento da parte dell'Autorità delle informazioni relative agli LMR

In vigore dal 23 feb 2005
Coordinamento da parte dell'Autorità delle informazioni relative agli LMR L'Autorità: a) effettua il coordinamento con lo Stato membro relatore designato per una sostanza attiva, ai sensi della direttiva 91/414/CEE; b) effettua il coordinamento con gli Stati membri e la Commissione per quanto riguarda gli LMR, in particolare allo scopo di soddisfare i requisiti dell'.
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Art. 39 Regolamento (UE) 2005/396 — Coordinamento da parte dell'Autorità delle informazioni relative agli LMR | Portale Normativo