Art. 39
Coordinamento da parte dell'Autorità delle informazioni relative agli LMR
In vigore dal 23 feb 2005
Coordinamento da parte dell'Autorità delle informazioni relative agli LMR
L'Autorità:
a)
effettua il coordinamento con lo Stato membro relatore designato per una sostanza attiva, ai sensi della direttiva 91/414/CEE;
b)
effettua il coordinamento con gli Stati membri e la Commissione per quanto riguarda gli LMR, in particolare allo scopo di soddisfare i requisiti dell'.
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