Art. 39 · Coordinamento da parte dell'Autorità delle informazioni relative agli LMR

Art. 39

Coordinamento da parte dell'Autorità delle informazioni relative agli LMR

In vigore dal 23 feb 2005
Coordinamento da parte dell'Autorità delle informazioni relative agli LMR L'Autorità: a) effettua il coordinamento con lo Stato membro relatore designato per una sostanza attiva, ai sensi della direttiva 91/414/CEE; b) effettua il coordinamento con gli Stati membri e la Commissione per quanto riguarda gli LMR, in particolare allo scopo di soddisfare i requisiti dell'.
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