Art. 38

Designazione delle autorità nazionali

In vigore dal 23 feb 2005
Designazione delle autorità nazionali Ogni Stato membro designa una o più autorità nazionali incaricate di coordinare la cooperazione con la Commissione, l'Autorità, gli altri Stati membri, i fabbricanti, i produttori e i coltivatori ai fini del presente regolamento. Qualora uno Stato membro designi più di un'autorità, esso indica quale delle autorità designate svolge la funzione di punto di contatto. Le autorità nazionali possono delegare mansioni ad altri organi. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'Autorità i nomi e gli indirizzi delle autorità nazionali designate.
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Art. 38 Regolamento (UE) 2005/396 — Designazione delle autorità nazionali | Portale Normativo