Art. 22

Prima fissazione di LMR provvisori

In vigore dal 23 feb 2005
Prima fissazione di LMR provvisori 1.   Gli LMR provvisori applicabili alle sostanze attive per le quali non è stata ancora adottata una decisione sull'iscrizione o meno nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono dapprima stabiliti secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, ed inseriti nell'allegato III del presente regolamento, tranne se sono già elencati nell'allegato II del medesimo, tenendo conto delle informazioni trasmesse dagli Stati membri, se del caso, del parere motivato di cui all' e dei fattori di cui all', paragrafo 2, e degli LMR seguenti: a) LMR che figurano ancora nell'allegato alla direttiva 76/895/CEE; e b) LMR nazionali non ancora armonizzati. 2.   L'allegato III sarà fissato entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi degli .
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Art. 22 Regolamento (UE) 2005/396 — Prima fissazione di LMR provvisori | Portale Normativo