Art. 14
Decisioni riguardanti domande relative ad LMR
In vigore dal 23 feb 2005
Decisioni riguardanti domande relative ad LMR
1. Al ricevimento del parere dell'Autorità e tenendo conto di tale parere, la Commissione deve preparare senza indugio e al più tardi entro tre mesi, e presentare per adozione, un regolamento concernente la fissazione, la modifica o la soppressione di un LMR, oppure una decisione che respinga la domanda secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
2. Con riguardo agli atti di cui al paragrafo 1 si deve tener conto:
a)
delle conoscenze scientifiche e tecniche disponibili;
b)
dell'eventuale presenza di residui di antiparassitari provenienti da fonti diverse da utilizzazioni correnti di sostanze attive nei prodotti fitosanitari e dei loro effetti cumulativi e sinergici conosciuti, quando sono disponibili metodi per valutare tali effetti;
c)
dei risultati di una valutazione dei rischi potenziali per i consumatori che assumono quantità elevate del prodotto e che presentano elevata vulnerabilità e, se del caso, per gli animali;
d)
dei risultati di eventuali valutazioni e decisioni di modificare le utilizzazioni di prodotti fitosanitari;
e)
di un CXL o di una BPA applicata in un paese terzo per l'utilizzo autorizzato di una sostanza attiva in tale paese;
f)
di altri fattori legittimi pertinenti con la materia considerata.
3. La Commissione può chiedere in qualsiasi momento informazioni supplementari al richiedente o all'Autorità. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri e dell'Autorità tutte le informazioni supplementari ricevute.
Storico versioni
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