Art. 14

Decisioni riguardanti domande relative ad LMR

In vigore dal 23 feb 2005
Decisioni riguardanti domande relative ad LMR 1.   Al ricevimento del parere dell'Autorità e tenendo conto di tale parere, la Commissione deve preparare senza indugio e al più tardi entro tre mesi, e presentare per adozione, un regolamento concernente la fissazione, la modifica o la soppressione di un LMR, oppure una decisione che respinga la domanda secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. 2.   Con riguardo agli atti di cui al paragrafo 1 si deve tener conto: a) delle conoscenze scientifiche e tecniche disponibili; b) dell'eventuale presenza di residui di antiparassitari provenienti da fonti diverse da utilizzazioni correnti di sostanze attive nei prodotti fitosanitari e dei loro effetti cumulativi e sinergici conosciuti, quando sono disponibili metodi per valutare tali effetti; c) dei risultati di una valutazione dei rischi potenziali per i consumatori che assumono quantità elevate del prodotto e che presentano elevata vulnerabilità e, se del caso, per gli animali; d) dei risultati di eventuali valutazioni e decisioni di modificare le utilizzazioni di prodotti fitosanitari; e) di un CXL o di una BPA applicata in un paese terzo per l'utilizzo autorizzato di una sostanza attiva in tale paese; f) di altri fattori legittimi pertinenti con la materia considerata. 3.   La Commissione può chiedere in qualsiasi momento informazioni supplementari al richiedente o all'Autorità. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri e dell'Autorità tutte le informazioni supplementari ricevute.
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Art. 14 Regolamento (UE) 2005/396 — Decisioni riguardanti domande relative ad LMR | Portale Normativo