Art. 21
Prima fissazione di LMR
In vigore dal 23 feb 2005
Prima fissazione di LMR
1. Gli LMR per i prodotti di cui all'allegato I sono dapprima fissati ed iscritti nell'allegato II, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, integrando gli LMR previsti dalle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE, tenendo conto dei criteri di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento.
2. L'allegato II è fissato entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
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