Art. 10

Parere dell'Autorità sulle domande relative agli LMR

In vigore dal 23 feb 2005
Parere dell'Autorità sulle domande relative agli LMR 1.   L'Autorità valuta le domande e le relazioni di valutazione ed emette un parere motivato in particolare riguardo ai rischi per i consumatori, e se del caso per gli animali, legati alla fissazione, alla modifica o alla soppressione di un LMR. Tale parere comprende: a) una valutazione dell'idoneità del metodo analitico proposto nella domanda per la sorveglianza di routine in rapporto alle finalità di controllo previste; b) l'LD previsto per la combinazione antiparassitario/prodotto; c) una valutazione dei rischi di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento a seguito della modifica dell'LMR; l'apporto dovuto ai residui nel prodotto per il quale è richiesto l'LMR, rispetto alla dose giornaliera ammissibile; d) qualsiasi altro elemento pertinente per la valutazione dei rischi. 2.   L’Autorità trasmette il proprio parere motivato al richiedente, alla Commissione e agli Stati membri. Il parere motivato definisce chiaramente su quali basi è stata raggiunta ciascuna conclusione. 3.   L'Autorità rende pubblico il proprio parere motivato, fatto salvo l' del regolamento (CE) n. 178/2002.
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