Art. 10 · Parere dell'Autorità sulle domande relative agli LMR

Art. 10

Parere dell'Autorità sulle domande relative agli LMR

In vigore dal 23 feb 2005
Parere dell'Autorità sulle domande relative agli LMR 1.   L'Autorità valuta le domande e le relazioni di valutazione ed emette un parere motivato in particolare riguardo ai rischi per i consumatori, e se del caso per gli animali, legati alla fissazione, alla modifica o alla soppressione di un LMR. Tale parere comprende: a) una valutazione dell'idoneità del metodo analitico proposto nella domanda per la sorveglianza di routine in rapporto alle finalità di controllo previste; b) l'LD previsto per la combinazione antiparassitario/prodotto; c) una valutazione dei rischi di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento a seguito della modifica dell'LMR; l'apporto dovuto ai residui nel prodotto per il quale è richiesto l'LMR, rispetto alla dose giornaliera ammissibile; d) qualsiasi altro elemento pertinente per la valutazione dei rischi. 2.   L’Autorità trasmette il proprio parere motivato al richiedente, alla Commissione e agli Stati membri. Il parere motivato definisce chiaramente su quali basi è stata raggiunta ciascuna conclusione. 3.   L'Autorità rende pubblico il proprio parere motivato, fatto salvo l' del regolamento (CE) n. 178/2002.
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