Art. 3
Costituzione di una garanzia all’importazione
In vigore dal 4 feb 2005
Costituzione di una garanzia all’importazione
1. Ai fini del presente regolamento, per «importatore» si intende la persona che presenta la dichiarazione di immissione in libera pratica, o la persona per conto della quale tale dichiarazione viene presentata, e gli «elementi di prova soddisfacenti» vengono forniti mediante presentazione alle autorità doganali della prova del pagamento del prezzo all’importazione effettivamente corrisposto per il salmone importato, o mediante opportuni controlli effettuati dalle autorità doganali.
2. Gli importatori di salmone d’allevamento forniscono alle autorità doganali elementi di prova soddisfacenti del prezzo all'importazione effettivamente pagato per tonnellata di salmone d'allevamento importato.
3. In attesa della presentazione di elementi di prova soddisfacenti, l’immissione in libera pratica delle merci è subordinata alla costituzione di una garanzia presso le autorità doganali pari a 290 EUR/t («equivalenti pesci interi») di salmone d’allevamento importato (320 EUR/t per il gruppo 1 e 450 EUR/t per il gruppo 2).
4. Qualora, entro un anno dalla data in cui viene accettata la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica o entro i tre mesi successivi alla data prevista per il pagamento delle merci, se tale data risulti successiva, l’importatore non abbia fornito gli elementi di prova soddisfacenti di cui al paragrafo 2, le autorità doganali contabilizzano immediatamente, come dazi applicabili alle merci in questione, l’importo della garanzia costituita in conformità delle disposizioni del paragrafo 3.
5. Se, previa verifica, le autorità doganali stabiliscono che il prezzo effettivamente pagato per le merci è inferiore al prezzo minimo all’importazione indicato all’, esse riscuotono la differenza tra tale prezzo e il rispettivo prezzo minimo all’importazione in conformità dell’articolo 220, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92. Per impedire l’acquisizione indebita di vantaggi finanziari, si applicano interessi compensativi in conformità delle disposizioni vigenti.
6. La garanzia costituita viene svincolata nel momento in cui l’importatore fornisce gli elementi di prova soddisfacenti di cui al paragrafo 2.
Storico versioni
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