Art. 1
Sistema di contingenti tariffari e dazi supplementari
In vigore dal 4 feb 2005
Sistema di contingenti tariffari e dazi supplementari
1. È aperto un sistema di contingenti tariffari per un periodo compreso tra il 6 febbraio 2005 e il 13 agosto 2008 relativo alle importazioni nella Comunità di salmone d’allevamento (non allo stato libero), anche in filetti, fresco, refrigerato o congelato, classificato nei codici NC ex 0302 12 00 , ex 0303 11 00 , ex 0303 19 00 , ex 0303 22 00 , ex 0304 10 13 ed ex 0304 20 13 (in appresso denominato «salmone d’allevamento»). Il volume dei contingenti tariffari e i paesi ai quali essi si applicano sono specificati all’allegato 1. I contingenti sono stati calcolati in «equivalenti pesci interi» e i tassi di conversione applicati sono pari a 1:0,9 per il prodotto importato intero (Gruppo 1) e a 1:0,65 per quello importato in filetti (Gruppo 2).
2. Il salmone allo stato libero non è assoggettato o imputato a contingenti tariffari. Ai fini del presente regolamento, per salmone allo stato libero s’intende quello catturato in mare, per il salmone dell’Atlantico o del Pacifico, o in acque fluviali, per quello del Danubio, per il quale le parti interessate abbiano fornito prove soddisfacenti alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stata accettata la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, mediante tutti i documenti opportuni.
3. Fatte salve le disposizioni dell’, alle importazioni di salmone d’allevamento che superano il livello del contingente tariffario si applica il dazio supplementare specificato all’allegato 1 per il gruppo di appartenenza.
4. Per determinare il livello del dazio supplementare applicabile, il salmone d’allevamento di cui ai codici NC ex 0302 12 00 , ex 0303 11 00 , ex 0303 19 00 , ex 0303 22 00 rientra nel gruppo 1 dell’allegato 1, mentre quello classificato nei codici NC ex 0304 10 13 ed ex 0304 20 13 rientra nel gruppo 2.
5. Alle importazioni di salmone d’allevamento continua ad applicarsi l’aliquota convenzionale del dazio di cui al regolamento (CE) n. 2658/87 del Consiglio (7), o una qualsiasi aliquota preferenziale del dazio.
6. La Commissione potrebbe riesaminare tali misure qualora la situazione dovesse cambiare.
7. Se risultano validi motivi per farlo, il ritmo con cui si procede alla liberalizzazione delle misure sopra descritte potrebbe essere riveduto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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