Art. 2
Prezzo minimo all’importazione
In vigore dal 4 feb 2005
Prezzo minimo all’importazione
1. Tanto alle importazioni di salmone d’allevamento che rientrano nei limiti dei contingenti tariffari di cui all’ quanto a quelle che superano tali limiti, viene applicato un prezzo minimo all’importazione che può essere riveduto di quando in quando per tener conto di fattori pertinenti quali, tra l’altro, offerta, domanda e costo di produzione.
2. Alle importazioni di salmone d’allevamento vendute ad un prezzo inferiore al prezzo minimo d’importazione si applica un dazio pari alla differenza tra il prezzo minimo all’importazione applicabile ai rispettivi prodotti elencati all’allegato 1 e l’effettivo prezzo di importazione di tali prodotti (CIF frontiera comunitaria, dazio doganale escluso).
3. Dall’entrata in vigore del presente regolamento fino al 15 aprile 2005, il prezzo minimo all'importazione è di 2 700 EUR/t «equivalenti pesci interi» (CIF frontiera comunitaria, dazio doganale escluso) per il salmone d’allevamento fresco e di 2 592 EUR/t per il salmone d’allevamento congelato. Il prezzo minimo all’importazione per le importazioni del gruppo 1 è di 3 000 EUR/t per il salmone fresco e di 2 880 EUR/t per quello congelato, e per le importazioni del gruppo 2 è di 4 154 EUR/t per il salmone fresco e di 3 988 EUR/t per quello congelato.
4. Dal 16 aprile 2005 fino al 13 agosto 2008, il prezzo minimo all’importazione è di 2 850 EUR/t «equivalenti pesci interi» (CIF frontiera comunitaria, dazio doganale escluso) per il salmone d’allevamento fresco e di 2 736 EUR/t per il salmone d’allevamento congelato. Il prezzo minimo all’importazione per le importazioni del gruppo 1 è di 3 170 EUR/t per il salmone fresco e di 3 040 EUR/t per quello congelato, e per le importazioni del gruppo 2 è di 4 385 EUR/t per il salmone fresco e di 4 209 EUR/t per quello congelato.
5. Qualora le merci siano state danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e, pertanto, sia stato applicato il criterio proporzionale al prezzo per determinare il valore in dogana ai sensi dell’articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (8), il prezzo all’importazione minimo fissato ai paragrafi 3 o 4 a seconda dei casi, viene ridotto proporzionalmente al prezzo effettivamente pagato o pagabile. Il dazio da versare è quindi pari alla differenza tra il prezzo minimo all’importazione ridotto e il prezzo netto franco frontiera comunitaria ridotto.
Storico versioni
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