Art. 4

In vigore dal 31 gen 2005
1.   In deroga all’, i divieti ivi contemplati non si applicano: a) alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria connessi ad armamenti e a materiale correlato, qualora tale assistenza o tali servizi siano destinati unicamente a sostenere l'Operazione delle Nazioni Unite in Costa d'Avorio (UNOCI) e le forze francesi che l'appoggiano, oppure ad essere da queste utilizzati; b) alla fornitura di assistenza tecnica connessa a materiale militare non letale destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo, compreso il materiale destinato alle operazione di gestione delle crisi condotte dall'UE, dall'ONU, dall'Unione africana e dalla Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS), previa approvazione di tali attività anche da parte del comitato delle sanzioni; c) alla fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria connessi a materiale militare non letale destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo, compreso il materiale destinato alle operazione di gestione delle crisi condotte dall'UE, dall'ONU, dall'Unione africana e dall'ECOWAS; d) alla fornitura di assistenza tecnica connessa ad armamenti e a materiale correlato, destinati unicamente a sostenere il processo di ristrutturazione delle forze di difesa e di sicurezza ai sensi del punto 3, lettera f) dell'accordo di Linas Marcoussis, ovvero a essere utilizzati nel corso di tale processo, previa approvazione di tali attività anche da parte del comitato delle sanzioni; e) alla fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ad armamenti e a materiale correlato, destinati unicamente a sostenere il processo di ristrutturazione delle forze di difesa e di sicurezza ai sensi del punto 3, lettera f) dell'accordo di Linas Marcoussis, ovvero a essere utilizzati nel corso di tale processo; f) alle vendite o alle forniture, temporaneamente trasferite o esportate in Costa d'Avorio, alle forze di uno Stato che interviene, in conformità del diritto internazionale, unicamente e direttamente per agevolare l'evacuazione dei propri cittadini e delle persone sulle quali ha responsabilità consolare in Costa d'Avorio, previa notifica di tali attività anche al comitato delle sanzioni. 2.   Le autorizzazioni relative alle attività di cui al paragrafo 1, comprese quelle che richiedono l'approvazione da parte del comitato delle sanzioni o la notifica a quest'ultimo, sono rilasciate dalle autorità competenti, elencate nell'allegato II, dello Stato membro in cui è stabilito il fornitore del servizio o dello Stato membro esportatore. 3.   Non è concessa alcuna autorizzazione per le attività che hanno già avuto luogo.
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