Art. 3

In vigore dal 31 gen 2005
È vietato: a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, materiale che può essere impiegato per la repressione interna e figurante nell'allegato I, originario o meno della Comunità e destinato a qualunque persona, entità o organismo stabiliti in Costa d'Avorio o destinato a essere utilizzato in Costa d'Avorio; b) concedere, vendere, fornire o trasferire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente al materiale di cui alla lettera a), a qualsiasi persona, entità o organismo stabiliti in Costa d'Avorio o destinato a essere utilizzato in Costa d'Avorio; c) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti al materiale di cui alla lettera a), a qualsiasi persona, entità o organismo stabiliti in Costa d'Avorio o destinato a essere utilizzato in Costa d'Avorio; d) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano tali da promuovere, direttamente o indirettamente, le transazioni di cui alle lettere a), b) o c).
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Art. 3 Regolamento (UE) 2005/174 — Testo vigente | Portale Normativo