Art. 2

In vigore dal 31 gen 2005
Sono vietati: a) la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica pertinente ad attività militari, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo in Costa d’Avorio o destinati a essere utilizzati in Costa d’Avorio; b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di materiale connesso, o per la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica pertinente e di altri servizi, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo in Costa d’Avorio o destinati a essere utilizzati in Costa d’Avorio; c) la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività le cui finalità o conseguenze siano tali da promuovere, direttamente o indirettamente, le transazioni di cui alle lettere a) e b).
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Art. 2 Regolamento (UE) 2005/174 — Testo vigente | Portale Normativo