Art. 2
In vigore dal 31 gen 2005
Sono vietati:
a)
la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica pertinente ad attività militari, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo in Costa d’Avorio o destinati a essere utilizzati in Costa d’Avorio;
b)
il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di materiale connesso, o per la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica pertinente e di altri servizi, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo in Costa d’Avorio o destinati a essere utilizzati in Costa d’Avorio;
c)
la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività le cui finalità o conseguenze siano tali da promuovere, direttamente o indirettamente, le transazioni di cui alle lettere a) e b).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:174:oj#art-2