Art. 5

In vigore dal 26 gen 2005
1.   Le calzature elencate nell’allegato III sono assoggettate ad un sistema di vigilanza statistica a posteriori. 2.   Dopo l’immissione in libera pratica dei prodotti, le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione, se possibile settimanalmente, o almeno alla fine di ciascun mese, i quantitativi complessivi importati (in paia) e il loro valore (valore delle merci in euro alla frontiera comunitaria), menzionando il codice della nomenclatura combinata e utilizzando le unità, e eventualmente le unità supplementari, utilizzate in quel codice. Le importazioni vengono suddivise secondo le procedure statistiche in vigore.
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