Art. 4
In vigore dal 26 gen 2005
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni:
a)
con la massima regolarità e tempestività possibile, almeno entro l'ultimo giorno di ogni mese, i quantitativi e i valori, calcolati in euro, per i quali sono stati rilasciati i documenti di vigilanza;
b)
entro sei settimane dalla fine di ciascun mese, i dati delle importazioni avvenute nel corso del mese in questione, conformemente all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione (3).
Le informazioni fornite dagli Stati membri sono ripartite per prodotto e per codice della nomenclatura combinata («NC»).
2. Gli Stati membri segnalano tutte le eventuali anomalie o frodi riscontrate nonché, se del caso, i motivi per cui si sono rifiutati di rilasciare un documento di vigilanza.
Storico versioni
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