Art. 2
In vigore dal 26 gen 2005
1. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all' è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro.
2. Il documento di vigilanza di cui al paragrafo 1 è rilasciato automaticamente dalle autorità competenti degli Stati membri, senza spese e indipendentemente dai quantitativi richiesti, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione di una domanda da parte di un importatore comunitario, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Salvo prova contraria, si presume che tale richiesta sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione.
3. Un documento di vigilanza rilasciato da una delle autorità di cui all'allegato II è valido in tutta la Comunità.
4. Il documento di vigilanza è redatto su un modulo conforme al modello che figura nell'allegato I del regolamento (CE) n. 3285/94.
La domanda dell'importatore deve contenere le seguenti indicazioni:
a)
il nome e l'indirizzo completo del richiedente (compresi i numeri di telefono e di fax e l'eventuale numero d'identificazione utilizzato dalle autorità nazionali competenti) e, se soggetto all'IVA, il suo numero di partita IVA;
b)
se del caso, il nome e l'indirizzo completo del dichiarante o del rappresentante del richiedente (compresi i numeri di telefono e di fax);
c)
nome e indirizzo completo dell'esportatore;
d)
la designazione precisa delle merci, compresi:
i)
la denominazione commerciale;
ii)
il/i codice/i TARIC;
iii)
il paese di origine (cioè, la Repubblica popolare cinese);
iv)
il paese di provenienza;
e)
la quantità di merci espressa in paia;
f)
il valore cif delle merci in euro alla frontiera comunitaria per voce della nomenclatura combinata;
g)
il periodo e il luogo proposti per lo sdoganamento;
h)
se la domanda costituisce il rinnovo di una precedente domanda relativa allo stesso contratto;
i)
la dichiarazione che segue, datata e firmata dal richiedente, nella quale compaia il suo nome in lettere maiuscole: «Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede e dichiara di essere stabilito nella Comunità.» L'importatore deve inoltre presentare una copia del contratto di vendita o di acquisto e della fattura pro forma. Se richiesto, e in particolare nei casi in cui le merci non siano acquistate direttamente in Cina, l'importatore deve presentare un certificato di produzione rilasciato dal produttore.
5. Il periodo di validità dei documenti di vigilanza è fissato a sei mesi. I documenti di vigilanza inutilizzati o parzialmente utilizzati possono essere rinnovati per lo stesso periodo.
6. L’importatore rinvia i documenti di vigilanza all’autorità che li ha rilasciati al termine del periodo di validità.
7. Le autorità competenti possono, alle condizioni da esse stabilite, consentire la presentazione di dichiarazioni o domande trasmesse o stampate elettronicamente. Tutti i documenti e i giustificativi devono comunque essere a disposizione delle autorità competenti.
8. Il documento di vigilanza può essere rilasciato elettronicamente, a condizione che gli uffici doganali in questione possano avervi accesso attraverso una rete informatica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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